Gli indicatori di allerta e i segnali di allarme della crisi d'impresa



Le nuove norme del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
post Decreto Legislativo del 17 giugno 2022, n.83.



Art. 2 "Definizioni" - comma 1 - lettera a)


"crisi": lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;

Art. 3 "Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa"


Comma 1
L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

Comma 2
L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Comma 3
Ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

  1. rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  2. verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme di cui al comma 4;
  3. ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma 2 dell'articolo 13.

Comma 4
Costituiscono segnali di allarme per gli effetti di cui al comma 3:

  1. l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  2. l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  3. l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
  4. l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.

Art. 25-novies "Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati" - comma 1


L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

  1. per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000; 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;
  2. per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;
  3. per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000;
  4. per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

Abrogazioni


Il Decreto Legislativo del 17 giugno 2022 n.83 abroga, fra gli altri, il precedente Art. 13 del Codice, che di fatto non entrerà mai in vigore.

Ex. art. 13 "Indicatori e indici della crisi"
1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.
2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti a decorrere dall'esercizio successivo.



Le attività necessarie per il monitoraggio delle prospettive della continutità aziendale
e la tempestiva rilevazione dello stato di crisi


In sintesi le condizioni, gli indici, gli indicatori e i segnali di allarme della crisi previsti dalle norme sopra richiamate sono i seguenti:

  1. art. 2, comma 1, lettera a): inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
  2. art. 3, comma 3, lettera a): squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  3. art. 3, comma 3, lettera b): non sostenibilità dei debiti e assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi;
  4. art. 3 comma 4: raggiungimento dei valori soglia per le esposizioni debitorie elencate nello stesso art. 3, comma 4 e nell'art. 25-novies, comma 1 (segnali di allarme)

Come indicato all'art. 3, comma 2, l'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative. Tenuto conto del vigente disposto normativo, le attività necessarie per il corretto monitoraggio quantitativo delle prospettive di continuità aziendale e la tempestiva rilevazione dello stato di crisi possono essere così elencate:

  1. redazione del budget di tesoreria a 12 mesi, comprensivo del calcolo dell'indice DSCR;
  2. calcolo degli indici di allerta crisi secondo la proposta CNDCEC del 20 ottobre 2019 (vedi infra l'approfondimento sulla riforma del Codice e la proposta del CNDCEC);
  3. calcolo degli indici di sostenibilità del debito secondo la migliore prassi corrente;
  4. calcolo dei valori relativi ai segnali di allarme di cui all'art. 3, comma 4;
  5. calcolo dei valori relativi alle esposizioni debitorie di cui all'art. 25-novies, comma 1.

In questo sito sono disponibili:



Approfondimento: le riforme introdotte dal D.Lgs. 17 giugno 2022 n.83
e la proposta CNDCEC sugli indici di allerta crisi


In primo luogo occorre evidenziare che gli squlibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, di cui all'Art. 3 - comma 3 - lett. a), sono una fattispecie diversa dai segnali di allarme, previsti dalla lettera b) dello stesso comma e dettagliati al successivo comma 4. La verifica dei segnali di allarme si aggiunge alla rilevazione degli squilibri di carattere patrimoniale ma non la sostituisce.

Ciò premesso, il confronto fra il testo del Codice della crisi ante e post D.Lgs. 17 giugno 2022 n.83 evidenzia una continuità di principi:


Le modalità attuative di tali principi, presenti ai commi 2 e 3 del superato art. 13, non sono invece disciplinate nel testo novellato.

Senza entrare nel merito di questo cambiamento e delle sue implicazioni, riteniamo che le proposte del documento CNDCEC del 20 ottobre 2019, elaborate in esecuzione del mandato legislativo originariamente ricevuto, mantengano la propria importanza e costituiscano un utile riferimento per tutti i soggetti preposti al monitoraggio della presenza degli squilibri indicati alla lettera a) del comma 3.

La nuova norma, come la precedente, chiede che la rilevazione degli eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario venga effettuata rapportandosi alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore. Il lavoro svolto dal CNDCEC ha portato all'individuazione di indici e di valori soglia distinti per settore economico. Questi risultati forniscono utili informazioni di confronto fra la situazione della singola impresa e i dati che caratterizzano il suo settore di appartenenza, consentendo ai soggetti preposti alla rilevazione degli squilibri di contestualizzare le proprie valutazioni.


Vedi il sistema di indici settoriali di allerta crisi proposto dal CNDCEC.


Nel proprio documento del 20 ottobre 2019, il CNDCEC ha proposto un sistema di indicatori dello stato di crisi, di cui fa parte un insieme di cinque indici rilevanti per il monitoraggio delle prospettive di continuità aziendale:

  • indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
  • indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
  • indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
  • indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto tra cash flow e attivo;
  • indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

Per ogni indice è stata individuata una soglia di allerta diversificata per settore di attività economica (ATECO 2007), come da tabella seguente



indici di allerta crisi - soglie per settore economico



Ai fini dell'attivazione degli alert occorre considerare la correlazione degli indicatori con il rischio, ovvero:

  • rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato: alert positivo in caso di valori maggiori o uguali al valore soglia;
  • rapporto tra patrimonio netto e debiti totali: alert positivo in caso di valori minori o uguali al valore soglia;
  • rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine: alert positivo in caso di valori minori o uguali al valore soglia;
  • rapporto tra cash flow e attivo: alert positivo in caso di valori minori o uguali al valore soglia;
  • rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo: alert positivo in caso di valori maggiori o uguali al valore soglia.

Qualora per tutti i cinque indici indicati si attivi il relativo alert (sia superato o raggiunto il valore soglia del settore economico di appartenenza) il documento CNDCEC ravvisa una ragionevole presunzione dello stato di crisi dell'impresa.